[Immagine logo società]

     Studio Lucio Lombardi

            Privacy & Antiriciclaggio

            

[Immagine logo società]

Home Su Privacy Coaching Profilo Commenti

[Immagine logo società]

 

 

Consulenza specialistica in materia di Privacy & Antiriciclaggio - Corsi di Formazione - Life e Business Coaching

 (( Speciale Privacy Scuole 2011/2012))

 

 

Home Su Privacy Coaching Profilo Commenti                   

 
Normativa Antiriciclaggio

- Fonti normative

Le disposizioni antiriciclaggio relative ai professionisti sono oggi contenute nel D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale

del 14/12/2007, n. 290, Serie generale, Supplemento numero 268. Il richiamato Decreto Legislativo ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE

(cosiddetta terza direttiva) che ha ridisegnato gli obblighi antiriciclaggio sotto il profilo dei destinatari e dei contenuti.

Sono attesi regolamenti attuativi da emanarsi da parte del Ministero Economia e Finanze entro 18 mesi dal 29 dicembre 2007.-

 
SINTESI DELLA NORMATIVA PER I PROFESSIONISTI
ai sensi del D. Lgs. 231/2007
 
Soggetti Obbligati:
  
  1. dottori commercialisti ed esperti contabili;

  2. revisori contabili e società di revisione;

  3. consulenti del lavoro;

  4. notai ed avvocati (limitatamente all'attività di consulenza in relazione a transazioni economiche, transazioni finanziarie,al compimento di attività manageriali ed al compimento in nome e per conto del cliente di operazioni di natura finanziaria o immobiliare);

  5. prestatori di servizi relativi a società e trust, non ricompresi nei punti precedenti;

  6. ogni soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti, altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi.

Decorrenza: Disposizioni in vigore dal 29 dicembre 2007
 
Adempimenti:
  1. Comunicazione delle infrazioni al divieto di trasferimento di contante o titoli al portatore oltre i 12.500 euro

    L'art.1 c.1 della L.197/91 stabilisce il divieto di trasferire denaro contante o titoli al portatore tra soggetti diversi per importi complessivamente superiori a 5.000 euro (a decorrere dal 30 aprile 2008).
    I professionisti devono comunicare le infrazioni al divieto, di cui sono a conoscenza, al Ministero delle Finanze/alle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari competenti entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza del fatto.
    L'omessa segnalazione è punita, con una sanzione amministrativa dal 3 al 30% dell'importo dell'operazione.

     
  2. Adeguata verifica della clientela e registrazione delle prestazioni professionali nell'Archivio (tali obblighi resteranno in vigore fino a quando non verranno emanati i provvedimenti previsti dall'art. 66 comma 2 del d.lgs. 231/2007)

    Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attività:

    1. identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
    2. identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità;
    3. ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale;
    4. svolgere un controllo costante nel corso della prestazione professionale

    e vanno adempiuti nei seguenti casi:

    • quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro;
    • quando si eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate o frazionate;
    • tutte le volte che l'operazione è di valore indeterminato o non determinabile;
    • quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
    • quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.


    Gli obblighi di adeguata verifica della clientela (e di registrazione) NON si applicano in relazione:

    1. allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione della dichiarazione dei redditi;
    2. agli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'art. 2, comma 1 della legge 12/1979.

    In determinati casi trovano applicazione obblighi semplificati o rafforzati

    Gli obblighi di registrazione hanno ad oggetto i dati identificativi del cliente e le generalità dei delegati ad operare per conto del cliente e vanno adempiuti entro 30 giorni dalla conclusione della prestazione.

    L'omessa istituzione dell'archivio è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro.

     
  3. Segnalazione di operazioni sospette alla UIF

    I professionisti devono inviare alla UIF, senza ritardo, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
    L'omessa segnalazione è punita, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con una sanzione pecuniaria che va dall'1 al 40% del valore dell'operazione.

     

  4. Formazione

    I professionisti hanno l'obbligo di adottare adeguate misure di formazione dei loro dipendenti e collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni antiriciclaggio.


Informativa Privacy

Il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

 A tal riguardo, ai sensi dell'articolo 13 del CODICE, la informiamo che i dati da Lei comunicatici saranno trattati nei modi e con le finalità di seguito specificate:

 a)  il trattamento delle informazioni è ispirato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza;

 b)  i Suoi dati personali saranno utilizzati, se conferiti, per le comunicazioni richieste e per l'invio periodico di e-mail informative sull'argomento di interesse. Non saranno utilizzati per altre finalità. I Suoi dati non saranno diffusi né comunicati a terzi;

 c)  i dati saranno trattati sia in modalità elettronica che in modalità cartacea;

 d)  il conferimento dei dati è facoltativo. Tuttavia il mancato conferimento dei dati richiesti (limitatamente a quelli contrassegnati con "*" potrebbe rendere impossibile dar seguito ai servizi richiesti;

 e)  come previsto dall’art. 7 del D.Lgs. 196/2003, Lei ha diritto di ottenere tutte le informazioni sui suoi dati in possesso del Titolare, chiederne l’aggiornamento, la rettifica, la cancellazione o il blocco, e di opporsi per motivi legittimi al trattamento;

 f)   il Titolare del trattamento è LOMBARDI LUCIO, Via B. Croce, 85/E – Foggia – che ha redatto ed approntato il D.P.S. (Documento Programmatico sulla Sicurezza) conformemente alle disposizione di legge,  individuando ed applicando le misure di sicurezza più idonee.

Modulo di richiesta informazioni

Selezionate le voci desiderate e indicate se volete ricevere materiale illustrativo o essere contattati personalmente.

Desidero ricevere materiale illustrativo sul prodotto
Desidero ricevere materiale illustrativo sulla società
Desidero essere contattato da un rappresentante

Nome
Posizione
Società
Indirizzo
Posta elettronica
Telefono

SITO IN AGGIORNAMENTO PERMANENTE  

 

                    Home Su Privacy Coaching Profilo Commenti