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| | Normativa Antiriciclaggio - Fonti normative Le disposizioni antiriciclaggio relative ai professionisti sono oggi contenute nel D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14/12/2007, n. 290, Serie generale, Supplemento numero 268. Il richiamato Decreto Legislativo ha dato attuazione alla direttiva 2005/60/CE (cosiddetta terza direttiva) che ha ridisegnato gli obblighi antiriciclaggio sotto il profilo dei destinatari e dei contenuti. Sono attesi regolamenti attuativi da emanarsi da parte del Ministero Economia e Finanze entro 18 mesi dal 29 dicembre 2007.-
SINTESI DELLA NORMATIVA PER I PROFESSIONISTI
ai sensi del D. Lgs. 231/2007
Soggetti Obbligati:
dottori commercialisti ed esperti contabili; revisori contabili e società di revisione; consulenti del lavoro; notai ed avvocati (limitatamente all'attività di consulenza in relazione a transazioni economiche, transazioni finanziarie,al compimento di attività manageriali ed al compimento in nome e per conto del cliente di operazioni di natura finanziaria o immobiliare); prestatori di servizi relativi a società e trust, non ricompresi nei punti precedenti; ogni soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti, altri soggetti che svolgono in maniera professionale attività in materia di amministrazione, contabilità e tributi.
Decorrenza: Disposizioni in vigore dal 29 dicembre 2007
Adempimenti: - Comunicazione delle infrazioni al divieto di trasferimento di contante o titoli al portatore oltre i 12.500 euro
L'art.1 c.1 della L.197/91 stabilisce il divieto di trasferire denaro contante o titoli al portatore tra soggetti diversi per importi complessivamente superiori a 5.000 euro (a decorrere dal 30 aprile 2008). I professionisti devono comunicare le infrazioni al divieto, di cui sono a conoscenza, al Ministero delle Finanze/alle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari competenti entro 30 giorni dall'avvenuta conoscenza del fatto. L'omessa segnalazione è punita, con una sanzione amministrativa dal 3 al 30% dell'importo dell'operazione. - Adeguata verifica della clientela e registrazione delle prestazioni professionali nell'Archivio (tali obblighi resteranno in vigore fino a quando non verranno emanati i provvedimenti previsti dall'art. 66 comma 2 del d.lgs. 231/2007)
Gli obblighi di adeguata verifica della clientela consistono nelle seguenti attività: - identificare il cliente e verificarne l'identità sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente;
- identificare l'eventuale titolare effettivo e verificarne l'identità;
- ottenere informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale;
- svolgere un controllo costante nel corso della prestazione professionale
e vanno adempiuti nei seguenti casi: - quando la prestazione professionale ha ad oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15.000 euro;
- quando si eseguono prestazioni professionali occasionali che comportino la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che siano effettuate con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate o frazionate;
- tutte le volte che l'operazione è di valore indeterminato o non determinabile;
- quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente.
Gli obblighi di adeguata verifica della clientela (e di registrazione) NON si applicano in relazione:
- allo svolgimento della mera attività di redazione e/o di trasmissione della dichiarazione dei redditi;
- agli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'art. 2, comma 1 della legge 12/1979.
In determinati casi trovano applicazione obblighi semplificati o rafforzati Gli obblighi di registrazione hanno ad oggetto i dati identificativi del cliente e le generalità dei delegati ad operare per conto del cliente e vanno adempiuti entro 30 giorni dalla conclusione della prestazione. L'omessa istituzione dell'archivio è punita con sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro. - Segnalazione di operazioni sospette alla UIF
I professionisti devono inviare alla UIF, senza ritardo, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. L'omessa segnalazione è punita, salvo che il fatto non costituisca reato più grave, con una sanzione pecuniaria che va dall'1 al 40% del valore dell'operazione. - Formazione
I professionisti hanno l'obbligo di adottare adeguate misure di formazione dei loro dipendenti e collaboratori al fine della corretta applicazione delle disposizioni antiriciclaggio.
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